Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 650 del 17 maggio 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

Alla guardia giurata va riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p. La guardia giurata è chiamata dall'ordinamento, a seguito di specifica investitura amministrativa, ad esercitare poteri che attengono alla potestà statuale con riguardo alla tutela dei beni dei singoli e della collettività, e nell'esercizio dei suoi compiti manifesta la volontà della pubblica amministrazione protesa ad attuare una siffatta tutela, integra le funzioni proprie dell'autorità di polizia, pone in essere atti certificativi con riguardo alla redazione dei verbali all'esito della propria attività o delle investigazioni svolte, nonché può compiere atti autoritativi per la realizzazione delle attribuzioni affidategli. (Nella fattispecie è stato ritenuto configurabile il peculato nella appropriazione compiuta da una guardia, incaricata del trasporto valori da parte di una banca, di somma di danaro affidatole).

(massima n. 2)

La guardia giurata, incaricata del trasporto valori da parte di una banca, che si appropri di una somma di danaro affidatole, commette il delitto di cui all'art. 314 c.p. Ai fini della configurazione di tale reato, a seguito della modifica introdotta dall'art. 11, L. 26 aprile 1990, n. 86, non rileva la natura pubblica o privata dell'istituto bancario proprietario dei valori trasportati, essendo richieste l'altruità del danaro o della cosa mobile nonché la disponibilità giuridica o la mera detenzione materiale dei beni predetti per ragioni dell'ufficio o del servizio.

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