Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 18161 del 14 maggio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra il delitto di peculato la condotta del pubblico ufficiale che, dopo aver riscosso danaro per conto di un ente pubblico ed averlo versato su dei libretti bancari, se ne appropri temporaneamente, prelevando delle somme dai suddetti libretti e provvedendo in seguito a ripristinare la provvista, atteso che tale danaro, attraverso la consegna al suo rappresentante, entra immediatamente a far parte del patrimonio della P.A. e non gią di quello del funzionario che lo ha riscosso, il quale pertanto non ne acquista in nessun modo la proprietą con contestuale insorgenza di un debito pecuniario nei confronti del predetto ente pubblico. (Fattispecie in tema di riscossione per la vendita di grattini a titolo di canone del servizio comunale di parcheggio a pagamento).

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