Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6317 del 30 maggio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Commette appropriazione e non distrazione sia il pubblico ufficiale che incamera il pubblico denaro, di cui ha il possesso per ragione del suo ufficio, sia il pubblico ufficiale che si adopera affinché un complice se ne appropri, sottraendolo alla pubblica amministrazione. Anche in tal caso, infatti, il soggetto attivo compie un atto di disposizione uti dominus, si comporta cioč come se il danaro pubblico fosse di sua proprietą e non si limita soltanto ad indirizzarlo verso uno scopo diverso da quello cui esso doveva essere destinata.

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