Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10020 del 22 novembre 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

Il pubblico ufficiale che omette o ritarda di versare ciò che ha ricevuto per conto della pubblica amministrazione non è inadempiente ad un proprio debito pecuniario nei confronti della predetta, ma all'obbligo di consegnare il denaro al suo legittimo proprietario (la p.a.): pertanto sottraendo la res alla disponibilità di quest'ultima tale soggetto realizza l'appropriazione sanzionata dall'art. 314 c.p. (peculato) intesa come interversione del titolo di possesso.

(massima n. 2)

In tema di peculato per ritardato versamento di somme riscosse dal pubblico ufficiale per conto della pubblica amministrazione non può ritenersi errore scusabile, atto ad escludere il dolo, quello che investe la norma amministrativa di contabilità che impone un tempestivo versamento: ciò in quanto tale norma è integrativa di quella penale. Conseguentemente risulta irrilevante una invocata prassi in senso contrario alla suddetta disciplina.

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