Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1110 del 30 gennaio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della sussistenza dei reati di peculato e malversazione, il possesso del danaro o delle cose mobili non si configura solo come immediata e materiale disponibilitą, ma anche come un potere, connesso all'esercizio della funzione o alla prestazione del servizio, in base al quale il soggetto attivo sia in grado di conseguire l'effettiva disponibilitą di quanto divenga oggetto dell'appropriazione o della distrazione.

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