Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8887 del 11 ottobre 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

La disposizione dell'art. 116 c.p. costituisce norma speciale rispetto a quella generale dell'art. 83 c.p., mentre il ristretto, corrispondente campo comune di operatività — da individuare, rispettivamente, nell'esecuzione plurisoggettiva di un reato normalmente monosoggettivo ed in quella monosoggettiva di un reato — è costituito dalla previsione che l'evento diverso da quello voluto possa verificarsi; previsione accompagnata, però, dalla fiducia che lo stesso sarà evitato.

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