Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 39157 del 23 settembre 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di responsabilitą per colpa, il costruttore risponde per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla costruzione del prodotto ove risulti privo dei necessari dispositivi o requisiti di sicurezza e sempre che l'utilizzatore non ne abbia fatto un uso improprio, tale da poter essere considerato causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento. (Fattispecie in tema di responsabilitą del produttore di un aliante, a seguito di un incidente in volo per una manovra acrobatica).

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