Cassazione civile Sez. II sentenza n. 18215 del 29 luglio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non č sufficiente, in quanto, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attivitā materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietā, sia accompagnata da indizi, i quali consentano di presumere che essa č svolta "uti dominus".

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