Cassazione civile Sez. V sentenza n. 24070 del 12 novembre 2014

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di contributi consortili per opere di bonifica, ai sensi dell'art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, l'obbligo contributivo sussiste in ragione del beneficio fondiario, che, in mancanza di specifiche contestazioni, si presume in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, poiché non rileva il luogo di esecuzione delle opere ma il beneficio che ne deriva e, dunque, va escluso che il contributo implichi l'esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati.

(massima n. 2)

In tema di contributi consortili, ai fini della sussistenza dell'obbligo contributivo cui sono soggetti i proprietari di beni immobili posti nel perimetro di contribuenza in relazione ai vantaggi derivati dall'esecuzione di opere di bonifica da parte dei consorzi nazionali, sono irrilevanti i regimi comunitari di sostegno al reddito del quale beneficino gli agricoltori sulla base di regolamenti comunitari di settore, né rileva l'ambito applicativo di tali regolamenti.

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