Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 33577 del 13 settembre 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

Il fatto che taluno sia titolare di una posizione di garanzia e risulti colposamente venuto meno all'osservanza di adempimenti connessi a detta posizione non implica, di per sè, che egli possa essere automaticamente ritenuto responsabile di ogni evento, rientrante fra quelli teoricamente riconducibili alla suddetta inosservanza, occorrendo invece che risulti positivamente dimostrata la sussistenza di un concreto nesso causale tra l'inosservanza e l'evento effettivamente verificatosi, pur tenendo presente la regola secondo cui, in materia di c.d. «causalità omissiva», al criterio della certezza degli effetti della condotta si può sostituire quello della probabilità, nel senso che il nesso causale può essere ravvisato quando si accerti che la condotta doverosa omessa avrebbe avuto non già la certezza ma serie ed apprezzabili possibilità di evitare l'evento. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione, la sentenza del giudice di merito che aveva affermato la penale responsabilità di un prefetto in ordine al reato di omicidio colposo plurimo sulla sola base del fatto che l'imputato, male adempiendo ai compiti che gli erano affidati dalla legge, non si era preoccupato, in presenza di un pericolo imminente di inondazioni dovute ad eventi atmosferici di straordinaria intensità, di informare adeguatamente la popolazione e di vietare la circolazione su strade da ritenere a rischio; dal che, secondo l'accusa, era derivata la morte di alcune persone che si trovavano in viaggio su dette strade).

(massima n. 2)

In tema di delitti colposi di danno, il titolare della posizione di garanzia nei confronti della collettività in caso di calamità o disastri naturali che si verifichino in aree più vaste di quelle comunali è il prefetto della provincia, al quale spetta l'organizzazione e il coordinamento della protezione civile, l'iniziativa di raccogliere le informazioni e valutare lo stato di allarme, la dislocazione sul territorio delle forze a disposizione, la gestione di tutti gli interventi, preventivi e successivi, volti a scongiurare o a ridurre i danni, attraverso l'impiego di poteri straordinari che egli può esercitare in deroga ad ogni disposizione di legge e nel solo rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

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