Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7063 del 10 maggio 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

La finalitā di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale non č elemento essenziale del delitto di cui all'art. 306 c.p. (banda armata: formazione e partecipazione). Esso si pone come estremo eventuale e secondario rispetto alla sua concretazione secondo il paradigma normativo. Non sussiste pertanto incompatibilitā fra il delitto considerato e la circostanza aggravante di cui all'art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 (finalitā di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico).

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