Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11425 del 12 dicembre 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reati edilizi la causa estintiva derivante dalla concessione della sanatoria ordinaria ex artt. 13 e 22 L. 47 cit., non diversamente da quanto avviene per la sanatoria speciale conseguente a condono ex art. 31 della stessa legge, ha natura personale e, ai sensi dell'art. 182 c.p., di essa possono giovarsi solo i soggetti che ne hanno fatto richiesta e che hanno versato il corrispettivo. I reati previsti dall'art. 20 della L. 28 febbraio 1985 n. 47 sono infatti reati formali per i quali l'antigiuridicità della condotta si fonda sulla violazione dell'interesse collettivo al controllo pubblico sulle modifiche dell'assetto territoriale e non sul vulnus sostanziale arrecato a tale assetto dalla edificazione abusiva. Contrariamente perciò a quanto osservato dalla Corte costituzionale nella s. n. 370 del 1988, deve ritenersi preclusa, in mancanza di una esplicita previsione normativa in tale senso, ogni lettura estensiva dell'efficacia della sanatoria.

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