Cassazione penale Sez. II sentenza n. 18100 del 16 aprile 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora il delitto di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90 sia commesso anche avvalendosi della forza intimidatrice dell'appartenenza ad una associazione mafiosa, la collaborazione prestata per evitare che l'attivitą criminosa sia portata a conseguenze ulteriori individua una attenuante che si colloca in rapporto di specialitą rispetto a quella prevista per la dissociazione sia perché specifica in relazione ai reati in materia di stupefacenti sia perché pił favorevole prevedendo una riduzione della pena dalla metą ai due terzi.

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