Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9077 del 21 giugno 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di procedimento cautelare, nell'ipotesi in cui sia proposta opposizione avverso la condanna alle spese (ai sensi dell' art. 669 septies e 645 c.p.c.) e tale giudizio sia definito dal giudice con il rito camerale ed in composizione collegiale (invece che con il rito ordinario e da giudice monocratico), la parte che voglia far valere siffatto vizio del procedimento non può limitarsi a lamentare genericamente la violazione del suo diritto di difesa, ma deve dedurre e provare in concreto quale danno abbia per lei comportato tale deviazione processuale. Peraltro, il provvedimento, anche se emesso nella forma dell'ordinanza a seguito dell'irrituale adozione della procedura camerale innanzi menzionata, assume, avuto riguardo al suo contenuto sostanziale ed agli effetti giuridici che esso è destinato a produrre, il valore di sentenza e, come tale, è soggetto all'ordinario mezzo di impugnazione (l'appello) e non al ricorso straordinario per cassazione.

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