Cassazione civile Sez. III sentenza n. 16691 del 26 novembre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

L'ordinanza di rigetto di un'istanza di provvedimento cautelare postula che il giudice adito si pronunci contestualmente anche sul regolamento delle relative spese, non rilevando, all'uopo, che il rigetto sia fondato su motivi di rito e non di merito, atteso che, non essendovi alcuna possibilitā di collegamento strumentale e funzionale tra il procedimento de quo ed un eventuale altro procedimento pendente a cognizione piena, la parte contro la quale il provvedimento interinale č stato richiesto sarebbe costretta ad instaurare un autonomo giudizio per ottenere il rimborso di dette spese, in violazione del generale principio di economia processuale.

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