Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2795 del 9 giugno 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di provvedimenti d'urgenza, la causa per il merito, in relazione alla cui pendenza l'art. 701 c.p.c., in deroga alla competenza del pretore, prevede la competenza del giudice istruttore, è quella, tra le stesse parti, nella quale si faccia valere il medesimo diritto che si afferma minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, ai fini della tutela in via cautelare. Pertanto, la competenza del giudice istruttore non sussiste quando la causa di merito investa un diritto diverso, ancorché connesso a quello dedotto nel procedimento di urgenza. (Nella specie la S.C. ha escluso la deroga alla competenza del pretore, ritenendo che il diritto posto da un coniuge a fondamento dell'azione cautelare proposta nei confronti dell'altro e consistente nella proprietà di parte degli oggetti depositati in una cassetta di sicurezza, nonché nella collegata pretesa alla loro restituzione, non rientra nell'oggetto della causa di separazione personale tra i coniugi, quale è identificato dall'art. 156 c.c. per quanto attiene ai rapporti patrimoniali tra gli stessi).

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