Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6523 del 7 maggio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Per effetto della sopravvenuta soppressione del pretore e della conseguente istituzione del giudice unico di primo grado (art. 1, D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51), alla Corte d'appello (adita in sede di gravame avverso la sentenza del tribunale di revoca del decreto ingiuntivo opposto perché viziato da incompetenza per materia, in quanto emesso, pur concernendo un rapporto compreso nell'art. 409 c.p.c., dal presidente del tribunale anziché dal pretore in funzione di giudice del lavoro) è preclusa la rimessione della causa al tribunale, atteso che non si verte in una delle ipotesi, tassative, di rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice di secondo grado ex artt. 353 e 354 c.p.c., dovendosi peraltro escludere che il tribunale in funzione di giudice del lavoro sia un giudice diverso da quello originariamente adito in primo grado, considerato che la natura di controversia di lavoro della causa incide solo sul rito applicabile.

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