Cassazione civile Sez. I sentenza n. 17915 del 4 settembre 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione alla metą del termine di costituzione dell'opponente, ai sensi dell'art. 645, secondo comma, c.p.c., consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all'opposto di un termine di comparizione inferiore a sessanta giorni, anche se determinata da errore.

(massima n. 2)

Poiché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la tardiva costituzione dell'opponente determina l'improcedibilitą dell'opposizione e legittima la dichiarazione di (definitiva) esecutivitą del decreto opposto, non potendo il giudizio di opposizione pił proseguire, deve escludersi che, verificatasi tale situazione di improcedibilitą, possa configurarsi un rapporto di necessaria pregiudizialitą, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., tra il giudizio di opposizione e la decisione di una diversa causa.

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