Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5325 del 4 aprile 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di estinzione del processo esecutivo, l'art. 632 c.p.c. (che all'ultimo comma richiama l'art. 310 c.p.c.) prevede che le spese del processo esecutivo restano a carico della parte che le ha anticipate. Tuttavia tale disposizione va interpretata alla luce delle modifiche apportate al suddetto art. 632 dall'art. 12 legge n. 302 del 1998 (prevedente tra l'altro, che con l'ordinanza che pronuncia l'estinzione il giudice provvede alla liquidazione delle spese, se richiesto); ne consegue, che, interpretando come compatibili tra loro le due diverse disposizioni del citato art. 632, deve ritenersi che solo ove la dichiarazione di estinzione sia richiesta al giudice dal debitore e dal creditore di comune accordo, con previsione di accollo totale o parziale delle spese al primo, il creditore può chiedere la liquidazione delle spese da lui sostenute, mentre il giudice richiestone dal solo creditore procedente non può emettere un provvedimento di liquidazione in suo favore.

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