Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11407 del 17 ottobre 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

La rinuncia al precetto contro il quale sia stata gią proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione ma la cessazione della materia del contendere senza che sia precluso alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio.

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