Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8765 del 9 settembre 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Il decreto con cui il giudice dell'esecuzione dichiari inaudita altera parte inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi, quand'anche ne rilevi la tardività, deve qualificarsi come provvedimento abnorme, sicché contro di esso deve ritenersi consentito il rimedio del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., ancorché il ricorso sia diretto a far valere non l'abnormità del provvedimento, ma la sua erroneità nel merito.

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