Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6135 del 2 giugno 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di opposizione all'esecuzione, quando questa non sia stata iniziata, ancorché si tratti di esecuzione per rilascio di immobile, la competenza deve essere determinata, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 615, primo comma e 27 c.p.c., secondo i normali criteri della materia, del valore e del territorio. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia motivata dalla mancata corresponsione dell'indennitą di avviamento commerciale alla quale il conduttore ritiene di aver diritto, la competenza deve essere attribuita al pretore, unico giudice funzionalmente competente a decidere la questione della spettanza e della quantificazione della indennitą suddetta, ai sensi dell'art. 45, terzo comma, della L. 27 luglio 1978, n. 392.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.