Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10296 del 5 maggio 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Posto che la differenza fra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi deve essere individuata nel fatto che la prima investe l'"an" dell'azione esecutiva, cioč il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa, mentre la seconda attiene al "quomodo" dell'azione stessa e concerne, quindi, la regolaritą formale del titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti di esecuzione senza riguardare il potere dell'istante ad agire "in executivis", l'opposizione al precetto basata sulla mancata specificazione della somma dovuta, senza alcuna contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo e per altra ragione di merito ostativa alla minacciata esecuzione, attiene alle modalitą di redazione del precetto e, quindi, alla regolaritą formale dell'atto, con la sua conseguente configurabilitą come opposizione agli atti esecutivi.

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