Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1175 del 23 maggio 1962

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'ammissibilità dell'intervento dei creditori nel processo esecutivo, i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito debbono risultare dal titolo che l'interveniente produce a sostegno della propria domanda. Difettano tali requisiti quando il titolo sia giudizialmente contestato e comunque non contenga la prova o l'accertamento del credito e la determinazione di esso in una somma specificata, pagabile immediatamente. (Nella specie era stato ritenuto inammissibile l'intervento del locatore che aveva esibito, a prova di un credito per canoni, il contratto di locazione e l'ordinanza di rilascio dell'immobile per morosità). L'accertamento dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito per il quale si propone intervento nel procedimento esecutivo da altri iniziato, dev'essere compiuto dal giudice ed è irrilevante la mancata contestazione della sussistenza di tali requisiti da parte del creditore procedente.

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