Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1703 del 12 giugno 1973

(1 massima)

(massima n. 1)

Allorquando il giudice dell'esecuzione venga comunque a conoscenza (d'ufficio e su rilievo di parte) della contemporanea pendenza di due procedimenti esecutivi ricollegabili a due pignoramenti diretti sul medesimo bene, deve necessariamente provvedere alla riunione dei due procedimenti esecutivi e revocare il provvedimento di assegnazione eventualmente emesso in uno dei procedimenti.

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