Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2287 del 27 agosto 1966

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora il precetto sia sottoscritto dal difensore, non è necessario che la procura gli sia rilasciata prima della notificazione dell'atto, potendo, invece, secondo l'espresso dettato dal comma 2 dell'art. 125 c.p.c., essergli rilasciata anche posteriormente alla costituzione della parte rappresentata; vale a dire, ove sia proposta opposizione al precetto, anteriormente alla costituzione del precettante nel processo di cognizione che ne consegue. Da ciò deriva che non è necessaria la trascrizione, nella copia notificata del precetto, della procura conferita al difensore, al fine di documentare il rilascio anteriore alla notificazione dell'atto.

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