Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15361 del 13 luglio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di notificazione del titolo esecutivo ad enti pubblici, il legislatore non ha derogato espressamente al comma secondo dell'art. 479 c.p.c. in forza di quanto stabilito - con norma eccezionale e, dunque, non applicabile analogicamente - dall'art. 14, comma 1 bis, del d.l. n. 669 del 1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 30 del 1997, introdotto dall'art. 147 della legge n. 388 del 200 e sostituito dall'art. 44, comma 3, lett. b) del d.l. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 326 del 2003, a mente del quale, gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto e di pignoramento e sequestro devono essere notificati, a pena di nullitą, presso la struttura territoriale dell'ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati. Ne consegue che non sussiste la nullitą della notificazione del titolo esecutivo effettuata, ai sensi del citato art. 479, secondo comma, presso la sede centrale e legale dell'ente pubblico debitore, anziché nelle sue sedi periferiche.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.