Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 5503 del 8 marzo 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancata fruizione di pensioni dirette di invaliditā a carico dell'assicurazione generale obbligatoria costituisce - come previsto dall'art. 9 d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54 - requisito costitutivo del diritto al beneficio assistenziale dell'assegno mensile di invaliditā e, come tale, appartiene "ab origine" al "thema decidendi". Ne consegue che l'eccezione in grado di appello dell'istituto previdenziale relativa al possesso di altra prestazione incompatibile con il beneficio richiesto non muta i fatti costitutivi del diritto, né amplia il tema d'indagine.

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