Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3310 del 8 aprile 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, cui fa riferimento l'art. 442, primo comma, c.p.c., sono quelle relative alle prestazioni che debbono essere erogate dagli enti previdenziali ed ai rapporti obbligatori fra gli enti predetti ed i soggetti obbligati al versamento dei contributi. Pertanto, da tali controversie — come da quelle previste dal secondo comma dello stesso articolo (che si riferisce a forme di previdenza o assistenza previste, anziché da norme, da contratti o accordi collettivi) — esula (con conseguente inapplicabilitą del rito del lavoro) la controversia inerente ad un rapporto sorto ad una convenzione privata, stipulata tra un ente pubblico ed un'associazione privata per l'assistenza ai mutilati ed agli invalidi, ed avente per oggetto il pagamento delle rette da parte del committente.

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