Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 4065 del 22 febbraio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Le controversie che hanno ad oggetto prestazioni previdenziali integrative, che gli enti pubblici non economici corrispondono al proprio personale a mezzo di apposito fondo, non investono un rapporto previdenziale autonomo rispetto al rapporto di impiego, ma riguardano spettanze di natura sostanziale retributiva, che trovano titolo immediato e diretto nel rapporto di pubblico impiego, e sono pertanto devolute alla giurisdizione ordinaria o a quella amministrativa, a seconda che le situazioni giuridiche maturate (le quali si ricollegano alla cessazione del rapporto) siano anteriori o successive alla data del 30 giugno 1998, secondo la disciplina dell'art. 45, comma 7, del d.lgs. 165 del 2001.

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