Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5578 del 7 giugno 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile la nomina del consulente tecnico d'ufficio è obbligatoria per il giudice di primo grado, mentre è, in linea di principio, meramente facoltativa per il giudice d'appello, salvo il caso di documentati aggravanti del quadro patologico. Peraltro, è pur sempre da considerare giuridicamente corretto che il giudice d'appello, qualora non condivida o nutra dubbi sulla bontà di una prima consulenza, ne disponga il rinnovo. Infatti, il contributo alle cognizioni di ordine tecnico del giudice, derivante da tale rinnovo, è difficilmente sostituibile, stante il grado altamente specialistico raggiunto dalle discipline tecniche e, specificamente, dalla medicina legale. (Nel caso di specie — relativo all'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento — il Ministero dell'Interno aveva sostenuto l'inutilità della consulenza tecnica disposta dal giudice di appello sul principale rilievo che l'interessata era deceduta nel corso del giudizio, sicché si trattava esclusivamente di effettuare un riscontro documentale).

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