Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12629 del 28 agosto 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

La presunzione di rinuncia delle domande ed eccezioni non accolte in primo grado e non riproposte espressamente nell'atto di appello, di cui all'art. 346 c.p.c., non trova applicazione con riguardo alle istanze istruttorie, quando sia stata impugnata in toto la sentenza. Pertanto, anche nel rito del lavoro, il lavoratore o l'assicurato, soccombente in primo grado, che impugna in toto la sentenza, insistendo per l'accoglimento delle domande proposte, non ha l'onere di reiterare le istanze istruttorie pertinenti a dette domande che siano giā state ritualmente proposte in primo grado, atteso che tale riproposizione č insita nella richiesta di accoglimento delle domande stesse.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.