Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 23625 del 22 novembre 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Nelle controversie di lavoro il difetto di trascrizione della procura al difensore nella copia notificata di un ricorso in appello, è privo di rilevanza quando la prova del tempestivo conferimento della procura può desumersi dall'originale del ricorso, sottoscritto dal procuratore prima del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza e di nomina del relatore. Pertanto, la mancanza dell'indicazione di elementi essenziali nella copia del ricorso consegnata all'appellato in sede di notifica, contenuta invece nell'originale dell'atto stesso, determina una nullità che investe non il ricorso predetto ma solo la notifica del medesimo, ove la stessa non sia autonomamente idonea a far conoscere al destinatario il contenuto dell'atto notificato che è sanata dalla costituzione in giudizio del convenuto.

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