Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1211 del 19 febbraio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

La previsione, da parte dell'art. 146 att. c.p.c., di un albo dei consulenti tecnici (comprendente i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro) per i processi relativi a domande di prestazioni previdenziali ed assistenziali tende solo ad agevolare la scelta dell'ausiliare tra professionisti maggiormente esperti, ma non obbliga il giudice del lavoro a scegliere il consulente solo fra tali professionisti, non essendo comminata alcuna nullitą per il caso in cui la scelta cada su di un esperto non iscritto nell'albo.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.