Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3688 del 15 febbraio 2011

(2 massime)

(massima n. 1)

Due opposizioni proposte separatamente nei confronti della medesima esecuzione da parte di due condebitori solidali e fondata su contestazioni comuni circa l'esistenza della pretesa esecutiva danno vita, se riunite, a cause scindibili, qualora nessuno degli opponenti abbia svolto domanda per ottenere che l'accertamento su detta esistenza sia vincolante nei rapporti interni. Ne consegue che ove esse siano ambedue rigettate e la decisione sia impugnata tempestivamente da uno degli opponenti e tardivamente dall'altro, quest'ultimo non può invocare il beneficio dell'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva di cui all'art. 334 cod. proc. civ.

(massima n. 2)

Il giudizio di opposizione all'esecuzione non è soggetto alla sospensione feriale dei termini, nemmeno quando l'opposto abbia formulato una domanda riconvenzionale subordinata finalizzata ad ottenere, nel caso di accoglimento dell'opposizione, la condanna del debitore opponente al medesimo credito portato dal titolo esecutivo, se tale domanda non sia stata presa in esame dal giudice a causa del rigetto dell'opposizione.

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