Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9926 del 14 marzo 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

La Corte di Cassazione, qualora accolga un ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis, comma quarto, cod. proc. pen., adottati i provvedimenti necessari per correggere l'errore, può immediatamente pronunciarsi sul merito del ricorso originario. (Nella specie, la Corte, dopo aver rilevato che nel precedente giudizio di legittimità era stato omesso l'avviso al difensore dell'imputato, revocava la propria precedente sentenza e, scrutinando i motivi di ricorso, li dichiarava inammissibili).

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