Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 6019 del 14 giugno 1993

(3 massime)

(massima n. 1)

Deve escludersi che la disciplina della revisione prevista dal nuovo c.p.p. consenta di rilevare cause di estinzione del reato già risultanti dagli atti e «sfuggite» al controllo della Cassazione, non potendosi intendere la «novità» della prova diretta a dimostrare la causa estintiva nel senso di ricomprendere anche gli elementi probatori già acquisiti agli atti ma non valutati dal giudice prima del giudicato. L'istituto della revisione, invero, è diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all'esito di un nuovo, diverso, giudizio; ma, perché il giudizio sia «nuovo», esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente. (La Cassazione ha altresì evidenziato che per quel che attiene ai casi ed ai limiti della revisione — ed in particolare al concetto di «novità» della prova — la disciplina del nuovo c.p.p. è sostanzialmente quella già prevista dal codice abrogato).

(massima n. 2)

In tema di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione, con l'espressione «parti della sentenza» l'art. 545 c.p.p. 1930 - norma riprodotta nell'art. 624 c.p.p. - ha inteso fare riferimento a qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo di imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame; anche in relazione a questi ultimi la decisione adottata, benché non ancora eseguibile, acquista autorità di cosa giudicata, quale che sia l'ampiezza del relativo contenuto.

(massima n. 3)

Nel caso di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione che abbia ad oggetto statuizioni diverse dall'accertamento del fatto-reato e della responsabilità dell'imputato, la pronuncia di condanna diviene irrevocabile, con conseguente preclusione per il giudice di rinvio di dichiarare prescritto il reato, non solo quando la causa estintiva sia sopravvenuta ma anche quando, eventualmente, tale causa fosse preesistente e non sia stata valutata dalla Corte di cassazione. (La Cassazione ha altresì evidenziato che per l'applicazione dell'art. 152 c.p.p. 1930 - 129 del nuovo c.p.p. - è necessario sussista ancora un «procedimento» in punto esistenza del reato-affermazione di responsabilità dell'imputato e che detto «procedimento» più non esiste una volta che essa Corte abbia annullato solo su altri punti, rigettando il ricorso su quello relativo alla responsabilità).

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