Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 18 del 17 luglio 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

La confisca prevista nell'ambito del procedimento di prevenzione nei confronti di persona indiziata di appartenere ad associazione di tipo mafioso non ha né il carattere sanzionatorio di natura penale, né quello di un provvedimento di prevenzione, ma va ricondotta nell'ambito di quel tertium genus costituito da una sanzione amministrativa, equiparabile, quanto al contenuto e agli effetti, alla misura di sicurezza prescritta dall'art. 240, comma 2, c.p. Ne consegue che la confisca dei beni rientranti nella disponibilità di soggetto proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione personale - una volta che siano rimasti accertati i presupposti di pericolosità qualificata del soggetto stesso, nel senso della sua appartenenza a un'associazione di tipo mafioso, e di indimostrata legittima provenienza dei beni confiscati - non viene meno a seguito della morte del proposto, intervenuta prima della definitività del provvedimento di prevenzione.

(massima n. 2)

Nel procedimento di prevenzione la preclusione derivante dal giudicato opera sempre rebus sic stantibus e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità qualificata ove sopravvengono nuovi elementi indiziari - non precedentemente noti - che comportino una valutazione di maggior gravità della pericolosità stessa e un giudizio di inadeguatezza delle misure in precedenza adottate. In tali casi, conseguentemente, può darsi luogo a un aggravamento delle misure e, occorrendo, all'eventuale irrogazione di altre di tipo diverso.

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