Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2414 del 28 luglio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 676 c.p.p., che prevede altre competenze del giudice dell'esecuzione, non costituisce una deroga al principio generale dell'intangibilità del giudicato e del suo effetto preclusivo, poiché, quanto all'estinzione del reato, si riferisce solo a quelle eccezionali, cause estintive che possono verificarsi e si verificano dopo la formazione del giudicato, come quelle previste dagli artt. 167 c.p., 445, comma 2, c.p.p., e 556, comma 3 c.p., sicché, in sede di esecuzione non sono deducibili né applicabili cause estintive del reato quali la prescrizione intervenuta prima del giudicato. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso avverso ordinanza della corte d'appello che, all'esito del procedimento di esecuzione, aveva rigettato la richiesta di dichiarare estinti i reati prescritti dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, ma prima della sua irrevocabilità).

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