Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3517 del 8 luglio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

In sede di incidente di esecuzione, l'indagine affidata al giudice è limitata al controllo dell'esistenza di un titolo esecutivo e della legittimità della sua emissione. A tal fine, il giudice dell'esecuzione non può attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente a quella del passaggio in giudicato della decisione. ma deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'intrapresa esecuzione. Ne consegue che, allorché la legge annovera, fra i compiti e le competenze del giudice dell'esecuzione, le valutazioni, anche nel merito, dell'osservanza «delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato», essa si riferisce chiaramente alle eventuali irregolarità riguardanti la dichiarazione di irreperibilità emessa dopo, e non prima, della pronuncia della sentenza. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale si lamentava che il giudice dell'esecuzione avesse omesso di dichiarare l'irritualità del decreto di irreperibilità dell'imputato emesso dal Gip dopo la chiusura delle indagini preliminari, essendo tale dichiarazione riservata al giudice del celebrando appello tardivo, introdotto dall'accoglimento dell'incidente di esecuzione per irrituale notifica dell'estratto contumaciale di sentenza).

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