Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 393 del 11 gennaio 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di estradizione per l'estero, l'autorità giudiziaria italiana non può sostituirsi all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente, al fine di stabilire se la pena per la quale è domandata l'estradizione risulti già interamente scontata secondo la legislazione dello Stato richiedente, laddove debbano essere effettuate complesse valutazioni giuridiche in tema di esecuzione della pena, di computo della pena espiata e di concessione o meno di benefici incidenti sulla durata e sulla qualità della pena stessa. (Mass. redaz.).

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