Cassazione penale Sez. I sentenza n. 920 del 29 maggio 1968

(1 massima)

(massima n. 1)

Insidia vuol dire inganno preparato nascostamente per danneggiare o recare offesa a qualcuno ed č sinonimo di tranello, imboscata. Per estensione si intende, poi, per insidia ogni pericolo nascosto, onde mezzo insidioso č quello che, o per la sua natura ingannevole, o per il modo e le circostanze che ne accompagnano l'uso, reca in sé un siffatto pericolo, tale da sorprendere l'attenzione della vittima e rendere alla stessa impossibile, o pił difficile che di fronte ad ogni altro mezzo, la difesa.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.