Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3807 del 24 aprile 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

La limitazione all'autonomo potere di impugnazione spettante al difensore nel caso in cui l'imputato sia contumace ha lo scopo di garantire — attraverso lo specifico mandato — che questi abbia valutato il suo interesse a non impugnare personalmente, rimettendosi al riguardo alla valutazione del difensore. Ma perché questa garanzia sia assicurata è necessario che il mandato non sia generico mandato a difendere o anche a impugnare, ma contempli espressamente la ipotesi di impugnazione di sentenza: in ciò sta appunto la «specificità» contenutistica del mandato richiesta a pena di inammissibilità dal terzo comma dell'art. 571 c.p.p.

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