Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4374 del 8 aprile 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esistenza dello specifico mandato ad impugnare rilasciato al difensore dall'imputato rimasto contumace nel precedente giudizio (art. 571, comma 3, c.p.p.) costituisce una condizione di legittimazione a proporre il gravame, sicché l'atto di conferimento (ed il relativo potere di agire) deve sussistere in epoca precedente o coeva allo scadere del termine prescritto dalla legge per esercitare il diritto di impugnazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto inammissibile l'appello proposto dal difensore dell'imputato contumace in quanto l'atto di conferimento del mandato speciale era stato prodotto solo nel corso del dibattimento di secondo grado).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.