Cassazione penale Sez. III sentenza n. 35217 del 21 settembre 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

In base al principio di tassativitā delle impugnazioni sotto il profilo soggettivo, la facoltā di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, restando dunque inibita tale facoltā agli eredi dell'imputato successivamente alla morte del medesimo.

(massima n. 2)

La questione di legittimitā costituzionale dell'art. 593, comma primo, c.p.p., come modificato dall'art. 1 L. 20 febbraio 2006 n. 46, nella parte in cui inibisce all'imputato la possibilitā di interporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, č manifestamente infondata in relazione alla violazione sia dell'art. 3 che dell'art. 24 Cost.; quanto al primo, perché il differente regime di appellabilitā delle sentenze di proscioglimento in capo ad imputato e pubblico ministero appare ragionevolmente giustificato dalla diversitā dei ruoli processuali in relazione ai differenti interessi sostanziali dedotti nel processo e, quanto al secondo, perché il diritto di difesa č pur sempre assicurato dalla possibilitā di proporre ricorso per cassazione.

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