Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2246 del 14 aprile 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando il giudizio di primo grado sia stato definito in base a giuramento suppletorio, il giudice d'appello, soltanto se investito della questione della sussistenza delle condizioni per il deferimento del giuramento ad una delle parti, č tenuto a sottoporre a nuova valutazione l'intero materiale probatorio raccolto prima della delazione, al fine di accertare la ricorrenza dei requisiti per l'ammissione del giuramento, mentre, in mancanza di censure sul punto, č vincolato dalle risultanze di tale mezzo istruttorio e, quindi, deve ritenersi senz'altro provato il fatto che ne ha costituito l'oggetto.

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