Cassazione civile Sez. I sentenza n. 278 del 29 gennaio 1976

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giuramento suppletorio può essere deferito, al pari di quello decisorio, oltre che su un fatto proprio (cioè su un fatto specifico, proprio della parte che è chiamata a giurare, o al quale la stessa abbia partecipato personalmente o che quanto meno sia caduto sotto i suoi sensi), anche sulla semplice notizia che il giurante abbia di un fatto altrui, sempre che si faccia riferimento a determinate circostanze obiettive, e non ad opinioni e giudizi della parte chiamata a giurare. Se detto giuramento viene deferito al legale rappresentante di una società, quest'ultimo può essere chiamato a prestare un giuramento de veritate soltanto se egli sia stato autore o partecipe dei fatti enunciati nella formula. Se invece si tratta di fatti di cui egli abbia avuto conoscenza nella sua qualità di rappresentante, mediante informazioni o consultazioni di atti e documenti della società, il giuramento suppletorio non può essere che de notitia.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.