Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9359 del 6 settembre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio secondo cui in materia di risarcimento del danno sia contrattuale che extracontrattuale, trattandosi di un debito di valore, l'adeguamento della reintegrazione patrimoniale all'effettivo valore monetario al momento della decisione deve esser compiuto d'ufficio, anche in grado d'appello, trova limite nelle regole proprie della procedura fallimentare, secondo le quali, ai sensi degli artt. 55 e 59 della legge fall., alla data della dichiarazione di fallimento si cristallizza il credito verso il fallito e sui crediti chirografari non sono dovuti gli interessi.

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