Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 21149 del 17 settembre 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancata esplicitazione dei gravi motivi previsti dall'art. 196 c.p.c. per disporre la sostituzione del consulente tecnico d'ufficio già nominato integra una nullità a rilevanza variabile, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, c.p.c., la quale, avendo natura relativa, deve essere fatta valere dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso; pertanto, in difetto di tempestiva eccezione, tale nullità non può essere denunciata, "secundum eventum litis", come motivo di impugnazione della sentenza.

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