Cassazione civile Sez. I sentenza n. 17443 del 22 agosto 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui il convenuto in revocatoria sia una banca, fallita a sua volta, il potenziale conflitto tra la competenza del tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 24 legge fall., che ha dichiarato il fallimento dell'attore e quella prevista dall'art. 83 T.U.B. che ha dichiarato il fallimento del convenuto, deve essere risolto nel senso che il primo resta competente a decidere circa l'inefficacia dell'atto, mentre le pronunzie consequenziali alla dichiarazione d'inefficacia competono al secondo tribunale, secondo le modalitā stabilite per l'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi; infatti, la separazione, ai fini della competenza, tra le pronunzie di accertamento e quelle di condanna pecuniaria č frutto del principio per il quale la temporanea improponibilitā o improseguibilitā afferisce solo alle azioni di condanna.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.